Dal 16 luglio 2015, grazie alla riforma del sistema nazionale d’istruzione avvenuta con l’approvazione della Legge 13 luglio 2015, n. 107, sono aumentate le tipologie di spese scolastiche che danno luogo ad agevolazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi. In particolare, grazie alla modifica delle disposizioni contenute dal TUIR, ad ogni contribuente è riconosciuta la possibilità di detrarre dalle proprie tasse non solo le spese per la frequenza di asili nido e per studi superiori, universitari e di specializzazione, ma anche tutte le spese scolastiche sostenute per la frequenza di altri istituti di ogni ordine e grado. Tra le spese d’istruzione detraibili sono comprese, nel dettaglio, quelle per l’iscrizione, per la frequenza e per la mensa purché venga dimostrato l’effettivo esborso di denaro allegando alla dichiarazione le apposite quietanze di pagamento. Il beneficio fiscale, riconosciuto al genitore oppure direttamente alla persona che sostiene le spese di istruzione, consiste in una detrazione del 19% dei costi dalle imposte, sino a un massimo di spesa pari a 400 euro che si traducono in un risparmio diretto di 76 euro per ciascun allievo. In merito agli asili nido, la spesa massima che può essere considerata ai fini della detrazione fiscale è di 632 euro annui per figlio; in questo caso giacché la detrazione è pari al 19%, possono essere decurtati dalle tasse solo 120 euro. Non è previsto nessun importo massimo, invece, alla detrazione delle spese universitarie, o per la frequenza di master, dottorati o scuole di specializzazione post-universitaria, per le quali è in vigore una detrazione pari al 19% senza limiti purché i corsi siano organizzati da un’università pubblica o privata riconosciuta in Italia. Inoltre, per chi non lo sapesse ancora l’art. 15, comma 1, del TUIR dispone dal 2007 la detrazione del 19% anche per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritarie senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica ed all’ampliamento dell’offerta formativa con le condizioni previste dalla norma. Il legislatore ha previsto, a partire dal 2016, anche la possibilità in capo al contribuente di usufruire del cosiddetto school bonus che consiste in un vero e proprio credito d’imposta previsto per le donazioni in denaro effettuate a favore delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private paritarie finalizzate a realizzare nuove strutture scolastiche, a ristrutturare gli edifici già esistenti nonché a sostenere interventi di potenziamento dell’offerta formativa e di miglioramento dell’occupabilità degli studenti. Il credito d’imposta deve essere calcolato su un tetto massimo di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta ed è pari al 65% dell’importo versato.
Francesco Di Palma